Categoria: Divulgazione

  • Referendum 22/23 Marzo

    Referendum 22/23 Marzo

    Il 13 settembre e il 30 ottobre 2025 il Senato e la Camera dei Deputati, rispettivamente, hanno approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna camera, il testo di legge costituzionale, recante:

    Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della corte disciplinare.1

    A seguito di una raccolta firme che ha raggiunto la quota minima di 500.00 firmatari2, è stato indetto per i giorni 22/23 marzo 2026 un referendum popolare con il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 20263 successivamente modificato dal DPR 7 febbrario 20264.

    Questa modifica non influisce sui contenuti del Referendum, ma soltanto come il quesito verrà formulato agli elettori, che nella sua forma finale reca:

    Approvate il testo della legge  di  revisione  degli  artt.  87, decimo comma, 102, primo comma, 104,  105,  106,  terzo  comma,  107, primo comma, e 110 della  Costituzione approvata  dal  Parlamento  e
    pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare"
    Fonte 4.

    Il teso di legge costituzionale 25A05968 è composto in totale da 8 articoli. Di seguito sono riportati affiancati gli articoli della costituzione, oggetti della revisione, prima e dopo l’entrata in vigore di tale riforma; si specifica che a sinistra ci sarà l’articolo non modificato e a destra come diventerà.

    Articolo 1 (oggetto art. 87 Costituzione)

    All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: <<giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente.>>

    Art. 87

    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

    Può inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione .

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

    Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

    Può concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.
    Art.87

    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.

    Può inviare messaggi alle Camere.

    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione .

    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.

    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.


    Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio della magistratura requirente.

    Può concedere grazia e commutare le pene.

    Conferisce le onorificenze della Repubblica.







    Modifica all’articolo 87 della Costituzione, confronto fra prima e dopo.
    Articolo 2 (oggetto art. 102 Costituzione)
    All'articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le  quali  disciplinano  altresi'  le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».
    Art. 102

    La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

    Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

    La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.
    Art. 102

    La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

    Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

    La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.
    Modifica all’articolo 102 della Costituzione, confronto fra prima e dopo.
    Articolo 3 (oggetto art. 104 Costituzione)
    L'articolo 104 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    Art.104

    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.

    Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.

    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

    Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.

    Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento.

    I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

    Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.
    Art.104

    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed e’ composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

    Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal
    Presidente della Repubblica.


    Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

    Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento
    in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati
    giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.


    Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal
    Parlamento in seduta comune.


    I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio
    successiva.


    I componenti non possono, finche’ sono in carica, essere iscritti negli albi professionali ne’ far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».
    Sostituzione dell’articolo 104 della Costituzione.
    Articolo 4 (oggetto art. 105 Costituzione)
    L'articolo 105 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
    Art.105

    Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.
    Art.105

    Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei
    magistrati.


    La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.

    L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli
    appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità.


    L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

    I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non puo’ essere rinnovato.

    L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.

    Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.

    La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio.
    Sostituzione dell’articolo 105 della Costituzione.
    Articolo 5 (oggetto art. 106 della Costituzione)
    All'articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «della magistratura» e' inserita la seguente: «giudicante»;
    b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni»
    Art.106

    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

    La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

    Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
    Art. 106

    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

    La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

    Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio e funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.
    Modifica all’articolo 106 della costituzione, confronto fra prima e dopo.
    Articolo 6 (oggetto art. 107 Costituzione)
    All'articolo 107, primo comma, della  Costituzione,  le  parole: «del Consiglio»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «del  rispettivo Consiglio».
    Art.107

    I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

    Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
    I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

    Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
    Art. 107

    I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

    Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.
    I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

    Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.
    Modifica all’articolo 107 della Costituzione, confronto prima e dopo.
    Articolo 7 (oggetto art. 110 Costituzione)
    All'articolo 110, primo comma, della  Costituzione,  le  parole: «del  Consiglio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «di   ciascun Consiglio».
    Art. 110

    Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
    Art. 110

    Ferme le competenze di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
    Modifica all’articolo 110 della Costituzione, confronto prima e dopo.

    Articolo 8. Disposizioni transitorie

      1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull'ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.

    2.Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

    Fonti:

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